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Glossario CPI
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Il glossario illustra determinati concetti utilizzati nel sito, al fine di precisare la tematica di ricerca e facilitarne la comprensione. È aggiornato di continuo.

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1981
La CPI focalizza la propria attenzione sulla storia contemporanea, vale a dire il periodo che va dal 1930 circa fino al 1981. Perché proprio il 1981? Perché è da allora – a sette anni dalla ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della Svizzera – che la privazione della libertà a scopo d’assistenza è contemplata dal Codice civile svizzero. Ciò significa che, sebbene le autorità possano far rinchiudere le persone contro la loro volontà e per la loro sicurezza, ora esiste una legge nazionale che stabilisce le condizioni legittimanti una tale ingerenza nei diritti fondamentali dell'individuo. Fino a quel momento quasi tutte le disposizioni cantonali in materia d’internamento non prevedevano alcuna autorità di ricorso giudiziaria. La tematica è approfondita sul sito: http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/protection/divers/mesures-de-coercition-a-fins-dassitance (disponibile soltanto in francese e tedesco).
I
Internamenti amministrativi
Il termine designa una privazione della libertà disposta da un’autorità amministrativa anziché giudiziaria. La prassi è cessata del tutto soltanto nel 1981.

Le basi legali divergenti e la struttura federalista della Svizzera impongono di chiarire in modo differenziato il concetto di «internamento amministrativo». Un compito importante delle ricerche della CPI consiste quindi nell’identificare e definire l’internamento amministrativo in ottica storica. Allo scopo si fonda sul proprio design di ricerca (stato: maggio 2016).

M
Metodi quantitativi
I metodi quantitativi sono applicati per chiarire domande riguardanti la quantità. A tal scopo si avvalgono di procedimenti statistici e matematici, distinguendosi da approcci qualitativi (che concernono la qualità). L’obiettivo dei metodi qualitativi è analizzare e capire il contenuto della fonte nel suo complesso.

 

Lo studio storico quantitativo presuppone fonti che comprendono cifre (fonti quantificate) oppure che possono essere tradotte in cifre (fonti quantificabili). È quindi possibile basarsi su cifre e statistiche già esistenti oppure allestire statistiche nuove. A tale proposito entrano ad esempio in linea di conto rapporti annuali di autorità o istituzioni e altri registri con rappresentazioni tabellari, da cui possono essere estratti valori numerici che vanno poi interpretati con l’aiuto di procedimenti statistici.

 

Si distingue tra statistica descrittiva da un lato (denominata anche «statistica storica»), che si limita a descrivere il campione da esaminare, e statistica matematica (interferenziale) dall’altro. Sulla base di un campione casuale e con l’aiuto del calcolo delle probabilità, quest’ultima permette di fornire informazioni su una totalità che a sua volta è più grande del campione. Un esempio: l’analisi statistica descrittiva di mille persone di una città scelte a caso permette di ricavare dati su queste persone. A loro volta questi mille cittadini possono fornire informazioni sull’intera popolazione cittadina (statistica interferenziale). I rapporti quantitativi effettivi si muovono con una determinata certezza all’interno di un determinato ventaglio.

 

La ricerca della CPI ricorre a metodi quantitativi tra l’altro per stimare il numero di internamenti amministrativi avvenuti in Svizzeri dal 1930 al 1981. Adotta soprattutto procedimenti statistici descrittivi per stabilire una soglia minima e massima. I procedimenti quantitativi servono anche a calcolare la percentuale delle donne e degli uomini internati oppure a confrontare il numero degli internamenti amministrativi con quello degli internamenti ordinati dal giudice.

 

Il progetto di ricerca della CPI Internamenti amministrativi comprende le questioni precise concernenti l’ambito di ricerca «Banca dati/analisi quantitativa».
T
Termine di protezione
Il termine di protezione è il lasso di tempo durante il quale una fonte archivistica non può essere consultata senza autorizzazione. Per gli archivi federali il termine di protezione è retto dalla legge sull'archiviazione, nei Cantoni di norma da leggi cantonali. In linea di massima il termine di protezione è di 30 anni per i documenti amministrativi e, a seconda del caso e della base legale, da 50 a 100 anni per i dati e le informazioni personali sensibili di privati. Negli archivi esistono inoltre documenti non soggetti a termini di protezione – si tratta in particolare di testi destinati al pubblico (stampe ufficiali, rapporti di gestione, giornali, ecc.). L’articolo 7 della legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa conferisce comunque ai ricercatori un diritto speciale di consultare gli atti, consentendo loro di svolgere il proprio lavoro senza restrizioni di sorta. I dati personali degni di particolare protezione sono tuttavia da anonimizzare in sede di analisi e pubblicazione. Hanno diritto di consultare i propri atti anche i diretti interessati.
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